Comitato- Coordinamento Democrazia Costituzionale
Corsichese
Al banchetto organizzato in Via Cavour a Corsico si sono
raccolte parecchie firme per dire NO alla devastazione della Costituzione , grazie alla presenza di Antonio, Lorenzo,
Alberto, Ivan, Marco, Francesca, Rosella , Simona, Dario,Giovani e
Maurizio in rappresentanza dell'ANPI oltre alla paziente
presenza del Consigliare Roberto Masiero in qualità di certificatore.
Si fa appello a tutte le Compagne
e tutti i Compagni , qualora non l’avessero ancora fatto , di recarsi a firmare
. Ci sono ancora molte firme che potrebbero derivare dal “cosiddetto” giro
della sinistra che ancora non hanno firmato : fatelo con urgenza , il
tempo a disposizione scade il 18 giugno .
Firmare oggi per sostenere il referendum contro la legge
elettorale “Italicum” è un buon segnale per dire che non si vuole lo stravolgimento della nostra Costituzione
come non si vuole uno Stato in cui comanda un solo uomo o donna che sia .
Firmare oggi vuol dire difendere uno Stato Democratico.
Ai nostri Banchetti oltre al Referendum Italicum si
raccolgono le firme per i Referendum “4
firme per la Buona Scuola” e per i diritti dei lavoratori “ tre firma per ridare dignità al mondo
del lavoro”
Disponibili a soluzioni per
agevolare le adesioni a firmare
Per info .
Giorgio .3337300516
GIUDICATE VOI - ART. 70
Questo è l'art. 70 della Costituzione vigente
(quella del '48)
(Procedimento
legislativo) :
<<La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.>>
*
Qualcuno vuole conoscere il Nuovo Art. 70 modificato dalla l. Renzi-Boschi???
Eccolo, leggetelo con comodo... e poi ditemi se si può scrivere così una Costituzione...
<<La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.>>
*
Qualcuno vuole conoscere il Nuovo Art. 70 modificato dalla l. Renzi-Boschi???
Eccolo, leggetelo con comodo... e poi ditemi se si può scrivere così una Costituzione...
1. L'articolo 70
della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per
le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela
delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di
consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano
l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di
principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le
norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi
di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma,
116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con
oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».
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