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L'Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nel dicembre 2006.
Attraverso i suoi 50 articoli, la Convenzione indica la strada che gli Stati
del mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di
inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità.
alcuni dei principali articoli
Articolo 1 - Scopo
"Promuovere, proteggere
e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con
disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità". […]
Articolo 3 - Principi generali della Convenzione
"Il rispetto per la dignità
intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie
scelte, e l’indipendenza delle persone;
- la non discriminazione;
- la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
- la parità di opportunità;
- l’accessibilità;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e *il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità".
Articolo 8 - Accrescimento della consapevolezza
[…] "Sensibilizzare la
società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle
persone con disabilità; accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle
persone con disabilità; combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche
dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul
sesso e l’età, in tutti gli ambiti; promuovere la consapevolezza delle capacità
e i contributi delle persone con disabilità".
Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società
[…] "Le persone con
disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli
altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere; le persone con
disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e
ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale
necessaria per consentire loro di vivere nella società e impedire che siano
isolate o vittime di segregazione; i servizi e le strutture sociali destinati a
tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli
altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni".
Articolo 24 - Educazione
"Gli Stati riconoscono
il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di
realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità,
gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i
livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita". […]
Articolo 27 - Lavoro e occupazione
"Si riconosce il
diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli
altri, ossia il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente
scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto,
che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità".
[…]
Articolo 30 - Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
"Gli Stati riconoscono
il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza
con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a
garantire alle persone con disabilità:
(a) l’accesso ai prodotti
culturali in formati accessibili;
(b) l’accesso a programmi
televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati
accessibili;
(c) l’accesso a luoghi di
attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi
turistici, e, per quanto possibile, a monumenti e siti importanti per la cultura
nazionale".
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