Con
delibera 195 del 30/09/2014 la Giunta Comunale di Buccinasco ha deliberato le linee di indirizzo per un bando che
assegna i contributi per il trasporto alle famiglie con minori disabili. Un
atto importante che riconosce il diritto di ottenere agevolazioni per il
trasporto delle persone disabili, un diritto già previsto negli art. 26/27
delle legge 104/1992, articoli che
spesso sono stati trascurati dalle amministrazione pubbliche . Colgo l’occasione , solo a titolo
informativo di riportare qui sotto un
pare legale della FISH :
Lega per i diritti delle persone con disabilità
Associazione di Promozione Sociale
Referente fish Regione Lombardia (Federazione italiana
superamento handicap)
Parere legale su Delibera Giunta Regione Lombardia 13
giugno 2014 n. 1952
Queste sono alcune considerazioni che hanno lo scopo
di mettere le famiglie e le loro Associazioni nelle condizioni di valutare come
agire per garantire il pieno rispetto del diritto all’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità
La Delibera 1952 del 13 giugno 2014 (“determinazioni
in ordine alla concessione di contributi previsti dal Dm 184.2014 volti a
facilitare l’accesso e la frequenza degli studenti con disabilità ai corsi di
istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione in
diritto-dovere – Anno scolastico 2013/2014”) non è altro che un atto
normativo di carattere amministrativo con il quale la Regione Lombardia ha
regolato le modalità di assegnazione di contributi derivanti dallo stanziamento
di un fondo nazionale.
Nel settembre 2013 infatti il Governo ha approvato un
decreto legge (numero 104/2013, convertito successivamente nella Legge
128.2013) col il quale si è deciso di stanziare un fondo specifico (15
milioni di euro) finalizzato ad incrementare i servizi per facilitare l’accesso
e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014. L’obiettivo principale
di questo fondo è quello di favorire sia il raggiungimento dei più alti livelli
negli studi che il conseguimento del pieno successo formativo.
La norma nazionale evidenzia come questo fondo sia
riferito esclusivamente all’anno scolastico 2013/2014, ovvero all’anno
scolastico appena concluso. Non si tratta pertanto di un fondo destinato a
supportare la frequenza scolastica anche per gli anni successivi. L’intento del
legislatore è stato pertanto quello di supportare quelle famiglie che nel corso
di questo anno hanno sostenuto in proprio i costi del trasporto scolastico.
La normativa nazionale è altrettanto chiara nello
stabilire come questo fondo sia stato istituito per erogare contributi a favore
di tutti gli studenti (con disabilità e non) frequentanti sia le scuole medie
che le scuole superiori.
La normativa nazionale (decreto legge 104.1992)
prevede poi che tale fondo serva ad erogare contributi sulla base di 3
requisiti (che le successive normative attuative ovviamente avrebbero dovuto
specificare): 1. Il merito negli studi 2. Esigenza di servizi di trasporto e
assistenza specialistica con particolare riferimento alle esigenze delle
persona con grave disabilità 3. Le condizioni economiche di ciascun studente
valutate sulla base della “vecchia” normativa Isee
Il successivo decreto interministeriale 21
febbraio 2014 n. 184 - come previsto dalla normativa primaria - ha
provveduto poi a:
- ripartire il fondo di 15 milioni tra le Regioni.
Alla Regione Lombardia sono stati assegnati Euro 2.233.765 (tabella A allegata)
Lega per la difesa dei diritti delle persone con
disabilità Associazione di Promozione Sociale iscritta al registro provinciale delle APS con decreto
n° 187 del 02/03/2010 – RG n° 2366/2010 n°184 Via Livigno, 2 – 20158
Milano – tel 02 65 70 425 – fax 02 65 70 426 - e.mail segreteria@ledha.it
Internet www.ledha.it - www.personecondisabilita.it Cod. Fis. 80200310151 2
-
confermare la destinazione di tali fondi alla frequenza sia della scuola media
che della scuola superiore (art. 1 comma 1)
-
specificare quali fossero i servizi destinati a facilitare l’accesso alla
scuola, individuando da una parte i servizi di trasporto urbano ed extraurbano
e dall’altra i servizi di trasporto attrezzati con personale specializzato
destinati specificamente alle persone con disabilità grave (la normativa cita
anche peraltro il solo servizio di assistenza specialistica laddove vi sia
l’esigenza di un accompagnatore per il tragitto casa-scuola, senza per forza
servirsi di un mezzo di trasporto).
- definire
i criteri di accesso e di priorità nella definizione delle graduatorie,
specificando come il criterio di accesso principale sia quello delle condizioni
economiche accertate attraverso l’Isee (ai sensi del Decreto Legislativo
109.1998) ed evidenziando come a parità di condizioni economiche si valuti il
requisito della distanza dalla sede scolastica. In sede di attuazione emerge
quindi come il Governo non abbia riproposto tra i criteri, quello del merito
negli studi, per valutare le priorità nell’assegnazione di tali contributi.
- confermare da una parte che tale
fondo è destinato a tutti gli studenti (con disabilità e non) ma nello stesso
tempo ad evidenziare come le situazioni di disabilità grave determinino una
priorità negli interventi dei servizi pubblici (3° punto delle premesse al
Decreto).
Sulla base di questa normativa
nazionale la Regione Lombardia ha emanato la Delibera 1952 del 13 giugno
2014
Il primo aspetto importante da rilevare
di questa delibera è che la Regione Lombardia ha deciso di destinare questo
fondo solo agli studenti con disabilità non autonomi.
La Regione Lombardia avrebbe potuto
benissimo destinare i 2.233.765 euro a lei assegnati a tutti i 660.034 studenti
frequentanti le scuole medie e le scuole superiori lombarde che nell’anno
scolastico appena terminato hanno dovuto sostenere dei costi di trasporto per
andare a scuola. La scelta della nostra Regione è stata invece quella di
riservare tale fondo solo agli studenti con grave disabilità (non autonomi)
frequentanti le scuole superiori oppure le istituzioni di formazione
professionale.
La priorità riconosciuta agli
studenti con disabilità frequentanti le scuole superiori è a mio parere
assolutamente apprezzabile ed è giustificata dal fatto che il costo del
trasporto per questa tipologia di studenti e di scuola è sicuramente molto più
alto rispetto al costo sostenuto dagli studenti senza disabilità. Inoltre il
trasporto alle scuole superiori è normalmente più altro rispetto a quello nelle
scuole medie.
La base giuridica di tale scelta è
costituita peraltro dal richiamo che lo stesso Decreto Interministeriale
184.2014 fa (nelle sue premesse) all’art. 3 comma 3 della Legge 104.1992,
laddove viene espressamente sancito che “Le situazioni riconosciute di
gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici”.
Fatta questa importante premessa
sugli effettivi destinatari di questi contributi (pag. 3 della delibera e punto
1 a pag. 5), la delibera della Giunta affida poi alle singole Province il
compito di raccogliere le domande e di redigere una graduatoria.
Le Province dovranno redigere questa
graduatoria dando priorità al criterio della condizione economica degli
studenti. Gli studenti più poveri pertanto hanno precedenza rispetto a quelli
più ricchi, nell’accedere a questo contributo. La loro condizione economica
(come stabilito Lega per la difesa dei diritti delle persone con disabilità Associazione
di Promozione Sociale iscritta al registro provinciale delle APS
con decreto n° 187 del 02/03/2010 – RG n° 2366/2010 n°184 Via
Livigno, 2 – 20158 Milano – tel 02 65 70 425 – fax 02 65 70 426 - e.mail
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dalla
stessa normativa nazionale) dovrà essere determinata attraverso lo strumento
del “vecchio Isee” (la normativa nazionale e regionale infatti richiama il
Decreto Legislativo 109.1998).
In relazione all’utilizzo dell’Isee,
la delibera 1952 impone l’utilizzo dell’Isee familiare per determinare
la condizione economica dei singoli studenti. Si tratta di una scelta che
difficilmente può essere contestata in quanto la normativa del “vecchio Isee”
prevede l’applicazione del principio dell’Isee individuale solo per l’accesso
alle prestazioni sociali e socio-sanitarie.
La Regione Lombardia introduce poi
un vero e proprio limite all’accesso a questi contributi, stabilendo la regola
secondo la quale a questo fondo possono accedere solo gli studenti con disabilità
il cui Isee familiare non sia superiore a 38.000 euro.
Questa regola può indubbiamente dare
luogo a dubbi e perplessità in quanto qualcuno potrebbe leggerla come un
illegittimo ostacolo al riconoscimento di un servizio strumentale al diritto
allo studio. In realtà occorre aver ben presente come il superamento della
soglia Isee comporta esclusivamente l’impossibilità ad accedere a questo fondo
statale, ma non significa perdere la possibilità di poter pretendere che il
servizio di trasporto venga erogato in toto dall’Ente Locale come prevede la
normativa in vigore da anni.
Nell’analisi e nella valutazione
finale di questa normativa occorre tenere principalmente conto del fatto che si
tratta di una normativa che introduce semplicemente la possibilità di ottenere
dei contributi rispetto a dei costi che le famiglie hanno già sostenuto durante
quest’ultimo anno scolastico appena concluso, costi che peraltro per legge
avrebbero dovuto essere sostenuti dagli Enti Locali e non dalle famiglie. Non
si tratta dunque in alcun modo di una normativa che modifica o interpreta
diversamente la normativa sul trasporto scolastico attualmente in vigore.
In altre parole il fatto che lo
Stato abbia deciso di istituire (peraltro solo per l’anno scolastico 2013/2014)
un fondo e di erogare dei contributi, non significa compromettere il diritto al
trasporto scolastico così come da anni viene sancito dalla normativa nazionale
e dalla giurisprudenza.
Questo fondo serve proprio per
sostenere quelle famiglie che, pur avendone il diritto, non hanno mai ottenuto
(o chiesto) dagli enti locali competenti l’erogazione del servizio di
trasporto, dovendo pertanto sostenere in proprio costi molto alti, soprattutto
nel caso di studenti con grave disabilità bisognosi di assistenza anche durante
il tragitto casa-scuola.
Ecco quindi il motivo che ha portato
peraltro la Regione Lombardia a decidere di destinare tutto il fondo solo alle
persone con disabilità non autonome che presentano esigenze di sostegno o di
assistenza specialistica nel trasporto.
Le famiglie che pertanto non sono
riuscite ad ottenere - come prevede la normativa attualmente in vigore (art. 28
Legge 18.1971, Corte Costituzionale 215.1987) – dall’ente locale competente
(Provincia) l’erogazione diretta del Servizio di Trasporto scolastico nelle
scuole superiori oppure un sostegno economico per il servizio effettuato con i
propri mezzi, potranno quindi usufruire di questa possibilità data dallo Stato,
recuperando una parte della spesa (ingiustamente) sostenuta.
Quanto al valore economico massimo
dei contributi, la Regione Lombardia ha fissato in una tabella degli importi
che variano in funzione della distanza chilometrica percorsa. Si tratta, Lega
per la difesa dei diritti delle persone con disabilità Associazione
di Promozione Sociale iscritta al registro provinciale delle APS
con decreto n° 187 del 02/03/2010 – RG n° 2366/2010 n°184 Via
Livigno, 2 – 20158 Milano – tel 02 65 70 425 – fax 02 65 70 426 - e.mail
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come
specificato dalla delibera, di importi massimi. Questo significa che se la
famiglia ha speso meno, potrà ottenere solo quanto effettivamente speso.
Un aspetto particolare di questa
delibera regionale riguarda il fatto che nel suo Allegato A (“criteri e
modalità per l’assegnazione dei contributi”) viene prevista la possibilità
che la domanda di contributo venga presentata anche dagli Enti Locali. Questa
possibilità a mio parere non può essere interpretata come possibilità che i contributi
vengano assegnati agli stessi Enti Locali, in quanto la normativa nazionale (e
la stessa delibera di Giunta) sembra chiara: i destinatari di questi
contributi sono esclusivamente gli studenti con grave disabilità.
Sarebbe peraltro assurdo che gli
Enti Locali si avvantaggino di risorse a discapito delle famiglie a cui i
Servizi di trasporto in realtà avrebbero dovuto essere forniti per legge a
titolo gratuito. E’ quindi probabile che la possibilità concessa agli Enti
Locali di presentare la domanda per questi contributi sia semplicemente una
modalità per consentire alle famiglie di usufruire della “mediazione” dell’ente
locale nella gestione della pratica amministrativa.
Un ultimo aspetto assolutamente da
tenere in considerazione è quello relativo ad un altro requisito richiesto per
poter accedere al contributo, ovvero il fatto di non aver ricevuto nell’anno
scolastico 2013/2014 altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche
amministrazioni per le medesime finalità. In altre parole questa regola impedisce
di ottenere il contributo se una famiglia ha già ottenuto dall’ente locale un
contributo (anche se minimo) per il trasporto scolastico. Si tratta di una
regola che ad una prima valutazione sembra iniqua in quanto di fatto “premia”
quelle famiglie che non hanno mai preteso l’erogazione del servizio di
trasporto (o non hanno mai ottenuto nemmeno un piccolo contributo) nonostante
la normativa lo prevedesse, penalizzando coloro che hanno invece ottenuto solo
un piccolo contributo anziché l’erogazione dell’intero servizio.
Si tratta di un aspetto critico da
approfondire ma che nell’ambito di una valutazione complessiva della delibera
non pregiudica un giudizio fondamentalmente positivo.
Occorre infatti tenere conto del
fatto che questa normativa da una parte costituisce una indubbia possibilità
per molte famiglie di recuperare dei soldi ingiustamente spesi per assicurare
la frequenza scolastica dei propri figli con grave disabilità e dall’altra non
può costituire un motivo per considerare superata la normativa che da anni
garantisce ed assicura il trasporto scolastico gratuito.
Il diritto al trasporto scolastico
gratuito nella scuola media e nella scuola superiore continua infatti ad essere
assicurato dall’art. 28 Legge 118.1971 attraverso l’interpretazione
costituzionalmente orientata imposta dalla Sentenza della Corte Costituzionale
215.1987
Questo
significa che le famiglie degli studenti con disabilità continuano ad avere una
solida base giuridica che gli consente di pretendere dagli Enti Locali la predisposizione
del servizio di trasporto gratuito, senza doversi “accontentare” di un
semplice contributo. Anche coloro che otterranno il contributo previsto dalla
delibera 1952 potranno pertanto sempre agire legalmente per ottenere il
servizio gratuito per gli anni futuri, a partire dall’inizio del prossimo anno
scolastico 2014/2015, ovviamente a prescindere dal valore
Isee.
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